IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 356, concernente
il regolamento recante misure per la lotta contro il colpo  di  fuoco
batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
prodotti   vegetali   e   che   da'   attuazione   alla   Convenzione
internazionale per la protezione delle piante (IPPC); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2072   della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi
per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2020, n.  2070,  registrata  alla  Corte  dei
conti in data 11 marzo 2020 al n. 141; 
  Considerato che Erwinia amylovora  e'  classificato  ai  sensi  del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072  come  organismo  nocivo  da
quarantena rilevante per le zone protette,  mentre  per  il  restante
territorio e' classificato come organismo nocivo regolamentato non da
quarantena; 
  Ritenuto  necessario  definire  una  procedura  aggiornata  per  le
indagini nazionali di rilevamento di Erwinia amylovora,  ai  fini  di
verificare lo  status  di  area  indenne  in  accordo  allo  Standard
internazionale ISPM 6 «Linee guida per la sorveglianza», abrogando il
decreto ministeriale 10 settembre 1999; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, espresso nella seduta dell'11 maggio 2020; 
  Acquisito il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-regioni,
espresso nella seduta del 27 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri per il mantenimento  di
aree indenni  per  l'organismo  nocivo  Erwinia  amylovora  (Burrill)
Winslow et al., agente del colpo di  fuoco  batterico  delle  pomacee
(Codice EPPO: Erwiam) nel territorio della Repubblica italiana.