Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
  a) «organismo specificato»: Erwinia amylovora (Burrill) Winslow  et
al. 
  b) «piante specificate»: piante da impianto,  piante  da  frutto  e
spontanee, escluse  le  sementi,  delle  specie  Amelanchier  Medik.,
Chaenomeles Lindl.,  Cotoneaster  Medik.,  Crataegus  Tourn.  ex  L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya  Lindl.,  Malus  Mill.,  Mespilus  Bosc  ex
Spach, Photinia davidiana Decne.,  Pyracantha  M.  Roem.,  Pyrus  L.,
Sorbus L.; 
  c) «area indenne»: area del territorio nazionale dove non e'  stato
riscontrato l'organismo specificato sulla base di indagini  ufficiali
o dove lo stesso e' stato ufficialmente eradicato; 
  d) «Zona protetta (ZP)»: parte del territorio nazionale in cui  non
e' presente l'organismo specificato, conformemente  all'art.  32  del
regolamento (UE) 2016/2031; 
  e) «zona cuscinetto»: area  ufficialmente  istituita  dal  Servizio
fitosanitario  nazionale,   conforme   al   punto   9,   lettera   d,
dell'allegato X del regolamento di esecuzione  (UE)  2019/2072,  dove
l'assenza di Erwinia amylovora e' confermata da indagini ufficiali; 
  f) «zona di sicurezza»: un'area avente un raggio di  almeno  500  m
attorno alle piante specificate risultate infette.