Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «organismo specificato»: Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. b) «piante specificate»: piante da impianto, piante da frutto e spontanee, escluse le sementi, delle specie Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.; c) «area indenne»: area del territorio nazionale dove non e' stato riscontrato l'organismo specificato sulla base di indagini ufficiali o dove lo stesso e' stato ufficialmente eradicato; d) «Zona protetta (ZP)»: parte del territorio nazionale in cui non e' presente l'organismo specificato, conformemente all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/2031; e) «zona cuscinetto»: area ufficialmente istituita dal Servizio fitosanitario nazionale, conforme al punto 9, lettera d, dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dove l'assenza di Erwinia amylovora e' confermata da indagini ufficiali; f) «zona di sicurezza»: un'area avente un raggio di almeno 500 m attorno alle piante specificate risultate infette.