Art. 3 Indagini e notifiche relative all'organismo specificato 1. I servizi fitosanitari regionali effettuano nelle aree indenni del territorio di competenza, zone protette e zone cuscinetto, indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato sulle piante specificate. 2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate dai servizi fitosanitari regionali o sotto la loro supervisione ufficiale e consistono in ispezioni visive delle piante specificate, per accertare la presenza dei sintomi dell'organismo specificato, e, se del caso, nel campionamento ufficiale per le analisi di laboratorio conformemente agli Standard EPPO e IPPC. 3. Le indagini devono essere effettuate con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, ai garden center e ai frutteti, nonche' ai giardini e parchi pubblici. 4. Nelle zone protette i servizi fitosanitari regionali devono istituire ufficialmente una «rete di punti di indagine» costituita da un insieme di punti oggetto delle ispezioni annuali. Ogni punto della rete deve essere georeferenziato e i relativi controlli devono essere conservati in forma digitale. 5. Nell'istituzione della rete di punti di indagine, i servizi fitosanitari regionali definiscono, anche in base ai dati storici, la suddivisione delle zone protette sulla base del rischio fitosanitario in: aree ad alto rischio: aree frutticole specializzate, aree vivaistiche, aree con importanti vie di comunicazione, nelle quali i punti sono distanti tra loro al massimo 10 km e sono costituiti da vivai, garden center, frutteti. Sono oggetto dell'indagine anche piante specificate spontanee singole o a gruppi per una quota non inferiore al 30% dei punti considerati; aree a basso rischio: aree con scarsa presenza di frutteti, aree isolate, aree di montagna, nelle quali i punti di indagine sono distanti tra loro al massimo 20 km e sono costituiti da piante specificate singole o a gruppi. 6. I controlli sui punti della rete di indagine devono essere svolti di norma due volte all'anno, nel periodo di massima espressione sintomatologica (preferibilmente da maggio a luglio e da agosto a novembre). Nelle aree a basso rischio il controllo puo' essere svolto una volta all'anno. 7. Nelle zone cuscinetto le indagini si effettuano conformemente al punto 9, lettera d, dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. 8. I servizi fitosanitari regionali notificano i risultati delle indagini effettuate ai sensi del presente articolo al servizio fitosanitario centrale entro il 31 dicembre di ogni anno. 9. I servizi fitosanitari regionali tengono aggiornati i dettagli delle aree indenni pubblicando sul sito web le seguenti informazioni: lista e i dettagli delle zone protette; lista e i dettagli delle zone cuscinetto ufficialmente istituite; lista e i dettagli delle zone di sicurezza ufficialmente istituite. Le informazioni di cui sopra dovranno essere consultabili pubblicamente anche sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale.