Art. 3 
 
       Indagini e notifiche relative all'organismo specificato 
 
  1. I servizi fitosanitari regionali effettuano nelle  aree  indenni
del territorio  di  competenza,  zone  protette  e  zone  cuscinetto,
indagini annuali per  rilevare  l'eventuale  presenza  dell'organismo
specificato sulle piante specificate. 
  2. Le indagini di cui  al  comma  1  sono  effettuate  dai  servizi
fitosanitari regionali o  sotto  la  loro  supervisione  ufficiale  e
consistono  in  ispezioni  visive  delle  piante   specificate,   per
accertare la presenza dei sintomi dell'organismo specificato,  e,  se
del caso, nel campionamento ufficiale per le analisi  di  laboratorio
conformemente agli Standard EPPO e IPPC. 
  3. Le indagini devono essere effettuate con particolare riguardo ai
campi di piante madri, ai vivai, ai  garden  center  e  ai  frutteti,
nonche' ai giardini e parchi pubblici. 
  4. Nelle zone protette  i  servizi  fitosanitari  regionali  devono
istituire ufficialmente una «rete di punti di indagine» costituita da
un insieme di punti oggetto delle ispezioni annuali. Ogni punto della
rete deve essere georeferenziato e i relativi controlli devono essere
conservati in forma digitale. 
  5. Nell'istituzione della rete di  punti  di  indagine,  i  servizi
fitosanitari regionali definiscono, anche in base ai dati storici, la
suddivisione delle zone protette sulla base del rischio fitosanitario
in: 
    aree  ad  alto  rischio:  aree  frutticole  specializzate,   aree
vivaistiche, aree con importanti vie di comunicazione, nelle quali  i
punti sono distanti tra loro al massimo 10 km e  sono  costituiti  da
vivai, garden center,  frutteti.  Sono  oggetto  dell'indagine  anche
piante specificate spontanee singole o a gruppi  per  una  quota  non
inferiore al 30% dei punti considerati; 
    aree a basso rischio: aree con scarsa presenza di frutteti,  aree
isolate, aree di montagna, nelle  quali  i  punti  di  indagine  sono
distanti tra loro al massimo  20  km  e  sono  costituiti  da  piante
specificate singole o a gruppi. 
  6. I controlli sui punti  della  rete  di  indagine  devono  essere
svolti  di  norma  due  volte  all'anno,  nel  periodo   di   massima
espressione sintomatologica (preferibilmente da maggio a luglio e  da
agosto a novembre). Nelle aree a  basso  rischio  il  controllo  puo'
essere svolto una volta all'anno. 
  7. Nelle zone cuscinetto le indagini si effettuano conformemente al
punto 9, lettera d, dell'allegato X  del  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2019/2072. 
  8. I servizi fitosanitari regionali notificano  i  risultati  delle
indagini effettuate  ai  sensi  del  presente  articolo  al  servizio
fitosanitario centrale entro il 31 dicembre di ogni anno. 
  9. I servizi fitosanitari regionali tengono aggiornati  i  dettagli
delle aree indenni pubblicando sul sito web le seguenti informazioni: 
    lista e i dettagli delle zone protette; 
    lista e i dettagli delle zone cuscinetto ufficialmente istituite; 
    lista  e  i  dettagli  delle  zone  di  sicurezza   ufficialmente
istituite. 
  Le  informazioni  di  cui  sopra   dovranno   essere   consultabili
pubblicamente  anche  sul  sito  web   del   Servizio   fitosanitario
nazionale.