Art. 4 
 
                   Misure nelle zone protette (ZP) 
 
  1. Il Servizio  fitosanitario  regionale,  qualora  le  analisi  di
laboratorio confermino la presenza dell'organismo specificato  in  un
campione di materiale vegetale, deve provvedere  a  far  estirpare  e
distruggere immediatamente le piante specificate  contaminate  e,  se
del caso, ogni pianta specificata  presente  nello  stesso  sito  con
sintomi evidenti. In base alla valutazione del rischio fitosanitario,
il  Servizio  fitosanitario  puo'  ingiungere  l'estirpazione  e   la
distruzione di tutte le piante specificate presenti in un sito. 
  2.  In  caso  di  campi  di  piante  madri  e  vivai,  il  Servizio
fitosanitario regionale dispone l'estirpazione e la distruzione delle
piante specificate asintomatiche per un raggio pari a 10 metri  dalle
piante risultate infette o se del  caso  dell'intero  appezzamento  o
lotto di produzione. 
  3.  Il  Servizio  fitosanitario   regionale   istituisce   altresi'
ufficialmente una zona di sicurezza comprendente  un'area  avente  un
raggio di almeno 500 m attorno alle piante specificate infette. 
  4. La zona di sicurezza deve essere ispezionata  almeno  due  volte
all'anno, al momento piu' opportuno, ossia una volta nel  periodo  da
maggio ad agosto ed una volta nel periodo da agosto a  novembre,  per
accertare la presenza di sintomi  visivi  dell'organismo  specificato
nel resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento
e per quella successiva. 
  5.  Le  piante  specificate  con  sintomi  sospetti  dell'organismo
specificato riscontrate all'interno di una zona di  sicurezza  devono
essere immediatamente estirpate e distrutte, senza la  necessita'  di
analisi batteriologiche di conferma. 
  6. La scoperta di altri casi dell'organismo specificato in una zona
di sicurezza deve comportare l'allargamento  della  stessa  zona  per
almeno 500 m di raggio dal punto di accertamento. 
  7. Se, in base alle ispezioni effettuate, in una zona di  sicurezza
non viene rilevata la  presenza  dell'organismo  specificato  per  un
periodo  di  almeno  tre  stagioni  vegetative  dalla  scoperta,   e'
possibile revocare la delimitazione della zona. 
  8. Qualora la presenza dell'organismo specificato  sia  riscontrata
per tre stagioni  vegetative  consecutive  in  un'area,  il  Servizio
fitosanitario regionale aggiorna l'elenco  delle  zone  protette  del
proprio territorio eliminando tale area e  ne  da'  comunicazione  al
Servizio fitosanitario centrale.