Art. 4 Misure nelle zone protette (ZP) 1. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora le analisi di laboratorio confermino la presenza dell'organismo specificato in un campione di materiale vegetale, deve provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente le piante specificate contaminate e, se del caso, ogni pianta specificata presente nello stesso sito con sintomi evidenti. In base alla valutazione del rischio fitosanitario, il Servizio fitosanitario puo' ingiungere l'estirpazione e la distruzione di tutte le piante specificate presenti in un sito. 2. In caso di campi di piante madri e vivai, il Servizio fitosanitario regionale dispone l'estirpazione e la distruzione delle piante specificate asintomatiche per un raggio pari a 10 metri dalle piante risultate infette o se del caso dell'intero appezzamento o lotto di produzione. 3. Il Servizio fitosanitario regionale istituisce altresi' ufficialmente una zona di sicurezza comprendente un'area avente un raggio di almeno 500 m attorno alle piante specificate infette. 4. La zona di sicurezza deve essere ispezionata almeno due volte all'anno, al momento piu' opportuno, ossia una volta nel periodo da maggio ad agosto ed una volta nel periodo da agosto a novembre, per accertare la presenza di sintomi visivi dell'organismo specificato nel resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento e per quella successiva. 5. Le piante specificate con sintomi sospetti dell'organismo specificato riscontrate all'interno di una zona di sicurezza devono essere immediatamente estirpate e distrutte, senza la necessita' di analisi batteriologiche di conferma. 6. La scoperta di altri casi dell'organismo specificato in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 500 m di raggio dal punto di accertamento. 7. Se, in base alle ispezioni effettuate, in una zona di sicurezza non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di almeno tre stagioni vegetative dalla scoperta, e' possibile revocare la delimitazione della zona. 8. Qualora la presenza dell'organismo specificato sia riscontrata per tre stagioni vegetative consecutive in un'area, il Servizio fitosanitario regionale aggiorna l'elenco delle zone protette del proprio territorio eliminando tale area e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.