Art. 5 
 
                    Misure nelle zone cuscinetto 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale per minimizzare  il  rischio
di diffusione dell'organismo specificato  disciplina  un  sistema  di
lotta ufficiale per tutte le piante specificate presenti  nelle  zone
cuscinetto ufficialmente istituite nel territorio di competenza e da'
massima divulgazione delle misure adottate. Tra  le  misure  previste
dal sistema di lotta ufficiale sono ricompresi l'obbligo di  denuncia
dei casi sospetti al Servizio fitosanitario regionale, l'estirpazione
delle piante gravemente compromesse e, per le altre il taglio a 70 cm
al di sotto del sintomo e la  tempestiva  bruciatura  sul  posto  dei
residui vegetali. 
  2.  Con   l'istituzione   della   zona   cuscinetto   il   Servizio
fitosanitario regionale puo' disporre il divieto di messa a dimora  e
di commercializzazione di piante specificate all'interno  della  zona
stessa. Nella zona cuscinetto l'impianto di frutteti professionali di
Pomoideae in via ordinaria e' ammissibile  solo  se  le  piante  sono
accompagnate da passaporto delle piante ZP. 
  3. Se a seguito  dei  controlli  e  delle  analisi  ufficiali  sono
rinvenute piante infette in vivaio o nel campo di  piante  madri,  il
Servizio fitosanitario regionale ne  prescrive  l'estirpazione  e  la
distruzione immediata compresa ogni pianta specificata nel raggio  di
10 m. Il Servizio fitosanitario regionale revoca o sospende  altresi'
l'uso del passaporto per le zone protette per Erwinia amylovora.