Art. 5 Misure nelle zone cuscinetto 1. Il Servizio fitosanitario regionale per minimizzare il rischio di diffusione dell'organismo specificato disciplina un sistema di lotta ufficiale per tutte le piante specificate presenti nelle zone cuscinetto ufficialmente istituite nel territorio di competenza e da' massima divulgazione delle misure adottate. Tra le misure previste dal sistema di lotta ufficiale sono ricompresi l'obbligo di denuncia dei casi sospetti al Servizio fitosanitario regionale, l'estirpazione delle piante gravemente compromesse e, per le altre il taglio a 70 cm al di sotto del sintomo e la tempestiva bruciatura sul posto dei residui vegetali. 2. Con l'istituzione della zona cuscinetto il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre il divieto di messa a dimora e di commercializzazione di piante specificate all'interno della zona stessa. Nella zona cuscinetto l'impianto di frutteti professionali di Pomoideae in via ordinaria e' ammissibile solo se le piante sono accompagnate da passaporto delle piante ZP. 3. Se a seguito dei controlli e delle analisi ufficiali sono rinvenute piante infette in vivaio o nel campo di piante madri, il Servizio fitosanitario regionale ne prescrive l'estirpazione e la distruzione immediata compresa ogni pianta specificata nel raggio di 10 m. Il Servizio fitosanitario regionale revoca o sospende altresi' l'uso del passaporto per le zone protette per Erwinia amylovora.