Art. 6 Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante ZP 1. L'operatore professionale puo' fare richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette solo per piante o parti di piante prodotte all'interno di zone protette o zone cuscinetto. 2. Nella zona cuscinetto i campi devono essere situati ad almeno 500 m di distanza da piante specificate, conformemente al punto 9, lettera d, dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In caso di presenza di piante specificate a distanze inferiori di 500 m l'operatore professionale deve acquisire la preventiva approvazione da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio di uno specifico piano di gestione del rischio fitosanitario. 3. Il Servizio fitosanitario regionale puo' richiedere agli operatori professionali che fanno richiesta dell'uso del passaporto per le zone protette per Erwinia amylovora la copertura degli oneri relativi alle ispezioni ufficiali e alle prove ufficiali relativi al mantenimento della zona cuscinetto in cui operano.