Art. 6 
 
        Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante ZP 
 
  1. L'operatore professionale puo' fare richiesta di  autorizzazione
all'uso del passaporto delle piante per zone protette solo per piante
o parti di piante  prodotte  all'interno  di  zone  protette  o  zone
cuscinetto. 
  2. Nella zona cuscinetto i campi devono essere  situati  ad  almeno
500 m di distanza da piante specificate, conformemente  al  punto  9,
lettera  d,  dell'allegato  X  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2019/2072. In caso di  presenza  di  piante  specificate  a  distanze
inferiori di  500  m  l'operatore  professionale  deve  acquisire  la
preventiva approvazione da parte del Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio di uno  specifico  piano  di  gestione  del
rischio fitosanitario. 
  3.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  puo'  richiedere   agli
operatori professionali che fanno richiesta dell'uso  del  passaporto
per le zone protette per Erwinia amylovora la copertura  degli  oneri
relativi alle ispezioni ufficiali e alle prove ufficiali relativi  al
mantenimento della zona cuscinetto in cui operano.