Art. 8 
 
                            Altre misure 
 
  1. I servizi fitosanitari regionali, al  fine  di  prevenire  gravi
danni per l'economia di una zona agricola, possono  adottare  divieti
di commercializzazione  e  messa  a  dimora  di  piante  specificate,
nonche' altre misure per il contenimento  dell'organismo  nocivo  nel
territorio di loro competenza.