Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a)  del  regolamento  (UE)  n.
34/2019.  Le  stesse  modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  entro  tre
mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2020/2021. 
  Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili per  le  giacenze  di
prodotti provenienti  dalle  vendemmie  2019  e  precedenti,  atte  a
produrre le tipologie DOCG «Fiano di Avellino» e «Fiano di  Avellino»
riserva, che siano in possesso dei requisiti stabiliti  nell'allegato
disciplinare. 
  4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle
modifiche di cui all'art. 1. 
  5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Fiano di Avellino» di cui all'art.  1  saranno  pubblicati  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 ottobre 2020 
 
                                                Il dirigente: Polizzi