Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 18 ottobre 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4,del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.