Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art.  1,  comma
1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e
sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 18 ottobre 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
 
Il Ministro della salute 
        Speranza 
 

Avvertenza: 
 
A norma dell'art. 2, comma 4,del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  il
presente  provvedimento,  durante  lo  svolgimento  della  fase   del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.