LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «TUF»); 
  Vista la delibera del 28 dicembre  2017,  n.  20249,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina dei mercati in attuazione del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento mercati»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Considerato che con l'art. 75, comma 4, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il  rilancio
dell'economia», sono state apportate talune modifiche all'art. 64-bis
del TUF  concernenti  la  disciplina  degli  obblighi  di  preventiva
comunicazione  da  parte  di  coloro  che  intendono  acquisire   una
partecipazione  significativa  o  il  controllo  sulla  gestione  del
mercato regolamentato; 
  Considerato che e' opportuno modificare il Regolamento Mercati,  al
fine  di  stabilire  il  contenuto,  i  termini  e  le  modalita'  di
adempimento  degli  obblighi  di   comunicazione   preventiva   sopra
richiamati, in ottemperanza alla delega regolamentare conferita  alla
Consob ai sensi dell'art.64-bis, comma 6, lettera b), del TUF; 
  Considerato  che  gli  «Orientamenti  comuni  per  la   valutazione
prudenziale  di   acquisizioni   e   incrementi   di   partecipazioni
qualificate  nel  settore  finanziario»  (Joint  Guidelines  on   the
prudential assessment of acquisitions  and  increases  of  qualifying
holdings in the financial sector), emanati dalle Autorita' europee di
vigilanza il 20 dicembre 2016, prevedono un elenco delle informazioni
minime necessarie, tra l'altro, per effettuare la valutazione di  cui
all'art. 32 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) in  relazione  ai
progetti di acquisizione di una  partecipazione  qualificata  in  una
controparte centrale; 
  Considerato che tali orientamenti offrono  un  quadro  esaustivo  e
armonizzato a livello europeo, applicabile anche  con  riguardo  alle
informazioni  minime  necessarie  da  trasmettere  all'Autorita'   di
vigilanza per valutare l'adeguatezza delle operazioni che interessano
gli assetti proprietari  e  il  controllo  dei  gestori  dei  mercati
regolamentati; 
  Considerato che l'art. 7, comma 1, del  regolamento  concernente  i
procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, consente
alla Consob di derogare  alle  prescrizioni  contenute  nello  stesso
regolamento «in casi di  necessita'  e  urgenza  allorche'  ricorrano
situazioni  di  mercato  che  possano   compromettere   il   regolare
funzionamento e l'integrita' dei mercati finanziari nonche' la tutela
degli investitori,  imponendo  la  tempestiva  adozione  di  atti  di
regolazione generale»; 
  Considerato  che,  nell'attuale   contesto   caratterizzato   dallo
scenario  post-Brexit  e  dalle  operazioni   di   aggregazione   che
interessano  il  gruppo  di  appartenenza  dei  gestori  di   mercati
regolamentati italiani,  e'  opportuno  garantire  un  piu'  efficace
conseguimento   degli   obiettivi   sottesi   alla   disciplina   del
monitoraggio degli assetti proprietari dei gestori del mercato,  tale
da richiedere l'immediata adozione della presente delibera; 
  Vista l'intesa rilasciata  dalla  Banca  d'Italia  con  riferimento
all'applicazione  della  disciplina   alle   sedi   di   negoziazione
all'ingrosso dei  titoli  di  Stato,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 62-quater, comma 2, lettera a), del TUF; 
  Sentita la Banca d'Italia per i profili concernenti  l'applicazione
della  disciplina  in  materia  di  mercati  all'ingrosso  di  titoli
obbligazionari, ai sensi dell'art. 62-quater, comma 3, del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998,  n.  58,  concernente  la  disciplina  dei  mercati,
  adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre  2017  e  successive
  modificazioni 
 
  1. Nella Parte II, Titolo  I,  Capo  I,  del  regolamento  mercati,
all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a.  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Influenza significativa e informazioni dei potenziali acquirenti»; 
    b. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: 
      «1-bis. Le comunicazioni dell'intenzione di acquisire o  cedere
una partecipazione  nel  capitale  del  gestore  del  mercato  o  nel
soggetto che, anche indirettamente, lo controlla, previste  dall'art.
64-bis, comma 4, del testo unico, sono tempestivamente trasmesse alla
Consob,  o  alla  Banca  d'Italia   per   i   mercati   regolamentati
all'ingrosso  dei  titoli  di  Stato.  La  comunicazione  concernente
l'intenzione di acquisizione contiene almeno le informazioni indicate
nell'Allegato 1, per consentire alla Consob, o  alla  Banca  d'Italia
per i mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato ai sensi
dell'art. 62-quater,  comma  2,  lettera  c),  del  testo  unico,  di
effettuare le valutazioni indicate al comma  5  del  citato  articolo
64-bis, prima della finalizzazione dell'operazione.». 
  2. E' approvato  il  nuovo  allegato  1  del  regolamento  mercati,
recante  l'«Elenco  delle  informazioni  minime  richieste   per   la
valutazione dell'acquisizione di una partecipazione  qualificata,  da
trasmettere unitamente alla comunicazione  di  cui  all'art.  64-bis,
comma 4, del testo unico», accluso alla presente delibera.