Art. 3 
 
           Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo 
 
  1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno  dei  requisiti
di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le
percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito  della
quota requisito il singolo soggetto aggregatore  potra'  accedere  ad
una   quota   massima   detta   quota   di   riferimento.   L'importo
effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) e'
calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della
prestazione. 
  2. Di seguito sono esposte, per i  requisiti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della quota assegnata. 
1) Copertura delle categorie merceologiche: 
  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di
riferimento per il risultato della prestazione; 
  ii. la quota di  riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il
valore  della  quota  requisito  per  il  relativo  coefficiente   di
ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto  tra  il
numero  di  categorie  merceologiche  del  perimetro  di  azione  del
soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B)  e  la
sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di  azione  di
tutti i soggetti aggregatori che  accedono  al  requisito  «Copertura
delle categorie merceologiche»; 
  iii.  il  risultato  della  prestazione,  e'  dato  dal  numero  di
categorie merceologiche su cui il  soggetto  aggregatore  ha  bandito
iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di
categorie  merceologiche   obiettivo   indicato   nella   tabella   2
dell'allegato B. Con riferimento alle  iniziative  che  ricomprendono
piu'  categorie  merceologiche  del  perimetro  di  azione   verranno
computate - ai fini del  presente  requisito  -  tutte  le  categorie
ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso  in  cui  il
soggetto aggregatore bandisca un numero di  iniziative  superiore  al
numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella  2
dell'allegato B, il valore  del  risultato  della  prestazione  sara'
comunque pari a 1. 
2) Valore delle iniziative: 
  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di
riferimento per il risultato della prestazione. 
  ii. la quota di  riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il
valore della quota requisito per il relativo fattore di  ripartizione
di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero  di  soggetti
aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art.  9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)  che  accedono  al  presente
requisito; 
  iii. il risultato della prestazione del  soggetto  aggregatore,  e'
dato dal totale del valore ponderato delle Iniziative da esso bandite
nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al  valore  iniziative
ponderato obiettivo indicato nella  tabella  4  dell'allegato  B  del
medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n.  66)  al  quale  appartiene.  Laddove  per  valore
ponderato delle iniziative si intende il valore a base  d'asta  delle
iniziative di un soggetto aggregatore  moltiplicato  per  il  proprio
coefficiente  regionale  di  ponderazione  di  cui  alla  tabella   2
dell'allegato A. Nel caso in cui  il  soggetto  aggregatore  bandisca
iniziative di valore totale superiore al valore iniziative  ponderato
obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato  B,  il  valore  del
risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 
3) Realizzazione delle iniziative: 
  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di
riferimento per il risultato della prestazione; 
    la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore
della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di  cui
alla  tabella  3,  allegato  B,  rapportato  al  numero  di  soggetti
aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2  dell'art.  9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)  che  accedono  al  presente
requisito; 
  ii. il risultato della prestazione  del  soggetto  aggregatore,  e'
dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite  nel
corso dell'anno di  riferimento  e  il  numero  iniziative  obiettivo
indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto
aggregatore bandisca un  numero  di  iniziative  superiore  a  quello
obiettivo, il valore del risultato della prestazione  sara'  comunque
pari a 1. 
4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: 
  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di
riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad
un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque
superare euro 173.000,00. 
  ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore
della quota requisito per  la  sommatoria  del  numero  di  categorie
merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti  i
soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo  soggetto
aggregatore, cosi'  calcolata,  non  potra'  comunque  superare  euro
30.000,00; 
  iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie
merceologiche  sulle  quali  il  soggetto  aggregatore   ha   fornito
supporto; 
  iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di
una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore  richiedente,
comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv); 
  v.  il  soggetto  aggregatore  dovra'  accettare   formalmente   la
richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti
per erogare il supporto richiesto. 
5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: 
  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di
riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad
un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque
superare euro 87.000,00; 
  ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore
della quota requisito per  la  sommatoria  del  numero  di  categorie
merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti  i
soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo  soggetto
aggregatore, cosi'  calcolata,  non  potra'  comunque  superare  euro
15.000,00; 
  iii.  il  risultato  della  prestazione,  e'  dato  dal  numero  di
categorie  merceologiche  sulle  quali  il  soggetto  aggregatore  ha
richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori; 
  iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, e'
necessario trasmettere una richiesta formale  di  supporto  corredata
dei  fabbisogni  da  soddisfare,  nonche'  di   qualsiasi   ulteriore
informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta.  E'
altresi'  necessaria  la  conferma  formale  da  parte  del  soggetto
aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente
punto 4), v). 
6) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche
dati: 
  i. la quota assegnata e'  calcolata  moltiplicando  il  valore  del
Fondo per la percentuale di ripartizione di cui  al  punto  6)  della
tabella 1 dell'allegato A; 
  ii. per  il  riconoscimento  della  quota  assegnata,  il  soggetto
aggregatore dovra' effettuare tempestivamente  ed  esaustivamente  le
attivita' previste per l'accesso al  requisito  di  cui  all'art.  2,
comma 1, punto iii), n. 6) che precede, la cui verifica  avverra'  da
parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi anche sulla base dell'apposita  relazione  comprovante  i
risultati  raggiunti,  da   produrre   in   sede   di   presentazione
dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito. 
  3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della  ripartizione
del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse: 
    a) le iniziative gia' computate a qualsiasi  titolo  per  ciascun
soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni
precedenti; 
    b) le iniziative con importo unitario  a  base  d'asta  inferiore
alla soglia di cui all'art. 35,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    c) le procedure di cui all'art.  63,  comma  2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    d) le gare  effettuate  su  delega  di  enti  terzi  ai  soggetti
aggregatori. 
  4. L'eventuale quota residua  del  Fondo  che  dovesse  avanzare  a
seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto
nei commi che precedono, verra' ripartita tra i soggetti  aggregatori
che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4) e  5).  La
ripartizione  della  quota  residua  verra'  effettuata   in   misura
proporzionale  al  coefficiente  di   partecipazione   del   soggetto
aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di
partecipazione si intende  il  rapporto  tra  la  somma  delle  quote
assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri  1),  2),  3),  4),  5),  sul
totale delle quote assegnate a tutti i  soggetti  aggregatori  per  i
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2),  3),
4), 5). 
  L'accesso alle risorse del Fondo ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,
punto iii), n. 6) non consente la  partecipazione  alla  ripartizione
dell'eventuale quota residua di cui al presente comma 4.