Art. 5 
 
              Modalita' e tempistiche di trasferimento 
                       degli importi del Fondo 
 
  1. A fronte  dell'istanza  di  cui  al  comma  1  dell'art.  4,  il
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei  dati  di  cui  ai
precedenti articoli 2, 3 e 4. 
  2.  Al  termine  della  predetta   istruttoria,   il   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta  la
determinazione finale di ripartizione del  Fondo,  con  l'indicazione
dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso  e  la  relativa  quota
assegnata.  Il  Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi procede quindi al trasferimento  dell'importo
dovuto al soggetto aggregatore richiedente. 
  3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi provvede alla  pubblicazione,  all'interno  dell'apposita
sezione «Soggetti  aggregatori»  del  portale  www.acquistinretepa.it
dell'esito della verifica dei requisiti e  degli  importi  del  Fondo
trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.