Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1. 2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2020 Il Ministro: Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1119