Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I finanziamenti sono erogati a favore dei  soggetti  aggregatori
in conformita' alle disposizioni  del  presente  decreto  nei  limiti
delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1. 
  2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente  decreto,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 15 settembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1119