Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. 2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza e' sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020. 3. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID-19. Roma, 21 ottobre 2020 Il Ministro della salute Speranza Il Presidente della Regione Lombardia Fontana ______ Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.