Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  producono  i  loro
effetti  dalla  data  del  22  ottobre  2020  e  sono  efficaci  fino
all'adozione di un successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. 
  2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente  ordinanza
e' sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del  decreto-legge
n. 19/2020. 
  3. La presente ordinanza e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino  ufficiale  della  Regione
Lombardia (BURL) e nel  portale  internet  della  Regione  Lombardia,
pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID-19. 
 
    Roma, 21 ottobre 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
     Il Presidente      
della Regione Lombardia 
        Fontana         
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.