Art. 2 
 
           Limitazione agli spostamenti in orario notturno 
 
  1. Sul territorio della regione, dalle ore 24,00 alle ore 5,00  del
giorno successivo  sono  consentiti  esclusivamente  gli  spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo  esemplificativo
il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro  e
viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni  di  necessita'  o
d'urgenza,  ovvero  per  motivi  di  salute.  La  sussistenza   delle
situazioni che consentono gli  spostamenti  in  tale  arco  temporale
incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione  resa
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2).