Art. 2 Limitazione agli spostamenti in orario notturno 1. Sul territorio della regione, dalle ore 24,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessita' o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2).