Art. 3 
 
Potenziamento della didattica digitale  integrata  nelle  istituzioni
  scolastiche secondarie di secondo grado e nelle universita' 
 
  1.  Le  istituzioni  scolastiche  secondarie   di   secondo   grado
incrementano il ricorso alla didattica  digitale  integrata  per  una
quota pari al cinquanta per  cento  degli  studenti,  con  esclusione
degli iscritti al primo anno. 
  2. Le universita' incrementano il ricorso alla  didattica  digitale
integrata per una  quota  pari  al  settantacinque  per  cento  degli
studenti iscritti,  con  esclusione  delle  attivita'  formative  che
necessitano della presenza  fisica  o  l'utilizzo  di  strumentazioni
(quali, ad esempio,  le  attivita'  nei  laboratori  scientifici,  le
attivita' formative  da  esercitare  necessariamente  presso  servizi
clinici secondo piani definiti dalle strutture preso le quali vengono
svolti, le attivita'  di  tirocinio  dei  corsi  di  laurea  di  area
sanitaria non procrastinabili).