Art. 3 Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle universita' 1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno. 2. Le universita' incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attivita' formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni (quali, ad esempio, le attivita' nei laboratori scientifici, le attivita' formative da esercitare necessariamente presso servizi clinici secondo piani definiti dalle strutture preso le quali vengono svolti, le attivita' di tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non procrastinabili).