Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni dell'art. 1 della presente  ordinanza  producono
effetto dalla data di pubblicazione. 
  2. Le disposizioni dell'art. 2 della presente  ordinanza  producono
effetto dalle ore 24,00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di  trenta
giorni. 
  3. Le disposizioni dell'art. 3 della presente  ordinanza  producono
effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020  per  il  periodo  di  trenta
giorni. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 ottobre 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Speranza        
   Il presidente 
della Regione Lazio 
     Zingaretti 
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.