Art. 4 Disposizioni finali 1. Le disposizioni dell'art. 1 della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione. 2. Le disposizioni dell'art. 2 della presente ordinanza producono effetto dalle ore 24,00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni. 3. Le disposizioni dell'art. 3 della presente ordinanza producono effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2020 Il Ministro della salute Speranza Il presidente della Regione Lazio Zingaretti ---------- Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.