Art. 10 Disponibilita' dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate 1. Per le sole finalita' di cui all'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali, secondo le modalita' da definirsi con il decreto attuativo del predetto art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2020 Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta