Art. 4 Disponibilita' dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata 1. Per le sole finalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con riferimento ai dati di spesa sanitaria e veterinaria sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto 31 luglio 2015, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti, sulla base dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto, effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, con riferimento ai dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020: a) ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS di cui al comma 2, dell'art. 5 del decreto 31 luglio 2015 include anche i dati di cui all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2; b) le funzionalita' di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera b), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che l'inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso debba essere indicata obbligatoriamente anche la modalita' di pagamento di cui all'art. 2 del presente decreto; c) le funzionalita' di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera c), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che la modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso possa riguardare anche i dati di cui all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2; d) le funzionalita' di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera e), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che il calcolo sia effettuato con esclusione delle spese sanitarie per le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili. 3. L'Allegato B del decreto 31 luglio 2015 e' sostituito dall'Allegato B del presente decreto. 4. Alla rubrica dell'art. 5 del decreto 31 luglio 2015, dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti parole: «per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata».