Art. 5 Consultazione delle spese sanitarie da parte del cittadino 1. La consultazione delle spese sanitarie, attraverso le funzionalita' del Sistema TS di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015 riguarda anche i dati di cui all'art. 2, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2, secondo le modalita' di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Al fine di consentire al cittadino l'eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 679 e 680, della Legge di bilancio 2020, e' consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il codice fiscale dell'assistito e' cancellato dal Sistema TS.