Art. 6 Modalita' di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS 1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante apposita funzionalita' messa a disposizione sul portale www.sistemats.it la volonta' di adempiere agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2020, mediante la trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, cosi' come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti di cui al comma 1, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono al Sistema TS, entro i termini di cui all'art. 2, comma 6-ter, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l'Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.