Art. 6 
 
            Modalita' di trasmissione telematica dei dati 
             dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS 
 
  1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS comunicano al
Sistema TS mediante apposita funzionalita' messa a  disposizione  sul
portale www.sistemats.it la volonta' di adempiere  agli  obblighi  di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127  del  2015  e
successive modificazioni, fino  al  31  dicembre  2020,  mediante  la
trasmissione al Sistema TS dei dati  dei  corrispettivi  giornalieri,
comprensivi dei dati relativi alle  spese  sanitarie  e  veterinarie,
cosi' come riportati sul documento  commerciale  di  cui  al  decreto
ministeriale 7 dicembre 2016. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti di cui al  comma  1,
secondo quanto disposto  dall'art.  2,  comma  6-quater  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono al Sistema TS, entro i
termini  di  cui  all'art.  2,  comma  6-ter,  del  medesimo  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, i  dati
di tutti  i  corrispettivi  giornalieri,  utilizzando  gli  strumenti
tecnologici per  la  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo
le  specifiche  tecniche  allegate  al  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  del  28  ottobre  2016   e   successive
modificazioni. 
  3. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  l'Agenzia  delle
entrate rende disponibile  al  Sistema  TS  l'elenco  aggiornato  dei
soggetti che hanno censito presso l'Agenzia delle  entrate  i  propri
dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri.