Art. 7 
 
                       Termini di trasmissione 
                       dei dati al Sistema TS 
 
  1. La trasmissione dei dati di cui all'art 2 del  presente  decreto
e' effettuata: 
    a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute
nell'anno 2020; 
    b) entro la fine del mese  successivo  alla  data  del  documento
fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021. 
  2. I dati trasmessi oltre la scadenza di cui al  presente  articolo
vengono memorizzati dal Sistema TS, per le finalita' e  le  modalita'
di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2016, all'art. 1,
comma 6 e all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.