Art. 7 Termini di trasmissione dei dati al Sistema TS 1. La trasmissione dei dati di cui all'art 2 del presente decreto e' effettuata: a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020; b) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021. 2. I dati trasmessi oltre la scadenza di cui al presente articolo vengono memorizzati dal Sistema TS, per le finalita' e le modalita' di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2016, all'art. 1, comma 6 e all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.