IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita' Visto l'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019), che intende rilanciare gli investimenti per il ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto con l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti; Considerato che con il suddetto articolo sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto subordinando l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione per rottamazione dei veicoli obsoleti; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020», adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2020, al numero di reg. 3283); Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto a norma del quale «la disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato; Visto l'art. 10, paragrafo 2 e 3 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014), in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'accordo di servizio prot. n. 261 del 26 giugno 2020 (registrato dalla Corte dei conti in data 2 luglio 2020), stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che l'accordo di servizio si deve necessariamente tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto alle risorse stanziate da utilizzare a copertura del corrispettivo da devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a. in qualita' di soggetto gestore della fase di presentazione della domanda e della successiva fase istruttoria; Considerato che ai sensi dell'atto attuativo sottoscritto per l'annualita' 2019, l'importo massimo da corrispondere a R.A.M. per le attivita' svolte e' stato determinato nella misura massima del 2% dell'importo dei fondi destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto; Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo, sara' confermata anche per l'annualita' 2020; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' di attuazione del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020», avuto riguardo alla modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alla fase di prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.