Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. Il procedimento relativo  alla  proposizione  delle  domande  di
ammissione  ai  benefici  e'  articolato  in  due  fasi  distinte   e
successive: 
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla  sola  base  del  contratto  di
acquisizione del  bene  oggetto  dell'investimento  da  allegarsi  al
momento della proposizione della  domanda  secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; 
    b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel
corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di  fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto
di investimento secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5,  6  e  7
del presente decreto. 
  2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione:  il  primo
relativo all'annualita' 2020 (dall'11 novembre 2020  al  30  novembre
2020) ed il secondo relativo all'annualita' 2021 (dal 1° giugno  2021
al  21  giugno  2021).  Per  ciascuno   dei   suddetti   periodi   di
incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda
anche per entrambe le tipologie di investimenti. 
  3. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella  della
rendicontazione di cui all'art. 5 del presente decreto,  il  soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita'  non  sanabili
ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con  provvedimento
motivato,  dispone  la  non  ammissione  dell'impresa  istante   agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente  accantonato  nel
corso della fase di prenotazione  torna  nella  piena  disponibilita'
dell'ammontare delle risorse. 
  4.  Il  soggetto  gestore  procede,  con  riferimento  a   ciascuna
annualita', alla implementazione di due «contatori», uno per ciascuna
delle aree di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)
del decreto interministeriale  (MIT-MEF)  14  agosto  2020,  n.  355.
L'entita' delle risorse via via presenti e  utilizzabili  per  ognuna
delle  singole  aree  viene  aggiornata  periodicamente   utilizzando
l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore. 
  5. Con la piattaforma informatica il soggetto gestore provvede: 
    a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a  favore
dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate ove  la
domanda   appaia   ammissibile   con   corrispondente    decurtazione
dall'importo  ancora  disponibile  per  tipologia   di   investimento
dall'ammontare totale delle risorse disponibili; 
    b) alla riacquisizione degli importi accantonati ove siano venuti
meno i  presupposti  della  «prenotazione»  con  la  possibilita'  di
procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di
proposizione dell'istanza. 
  6. Ove il sistema informatico riveli  l'esaurimento  delle  risorse
finanziarie, le domande saranno  ugualmente  proponibili  e  saranno,
ricorrendone i presupposti, accettate con  riserva  ai  fini  di  una
eventuale successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso,
le domande precedentemente accettate  con  riserva  saranno  istruite
sulla base dell'ordine di presentazione  fino  ad  esaurimento  delle
risorse. 
  7. Resta fermo  che  l'importo  risultante  dall'accantonamento  ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente  articolo  e'  considerato
esclusivamente  ai  fini  della  stima  complessiva  degli  incentivi
massimi  erogabili  per  tipologia  di  investimento.  Ai  fini   del
riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante  per  ciascuna
impresa si procedera' alla verifica dei costi  rendicontati  e  della
sussistenza in capo a ogni impresa dei  requisiti  previsti  per  gli
investimenti.