Art. 2 Modalita' di funzionamento 1. Il procedimento relativo alla proposizione delle domande di ammissione ai benefici e' articolato in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. 2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo relativo all'annualita' 2020 (dall'11 novembre 2020 al 30 novembre 2020) ed il secondo relativo all'annualita' 2021 (dal 1° giugno 2021 al 21 giugno 2021). Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per entrambe le tipologie di investimenti. 3. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 5 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' dell'ammontare delle risorse. 4. Il soggetto gestore procede, con riferimento a ciascuna annualita', alla implementazione di due «contatori», uno per ciascuna delle aree di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore. 5. Con la piattaforma informatica il soggetto gestore provvede: a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate ove la domanda appaia ammissibile con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento dall'ammontare totale delle risorse disponibili; b) alla riacquisizione degli importi accantonati ove siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con la possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 6. Ove il sistema informatico riveli l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e saranno, ricorrendone i presupposti, accettate con riserva ai fini di una eventuale successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. 7. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.