Art. 4 
 
                      Prova del perfezionamento 
                          dell'investimento 
 
  1. Nella  fase  di  rendicontazione  tutti  i  soggetti  che  hanno
presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art.  3,  comma  3
(primo periodo di incentivazione)  e  comma  4  (secondo  periodo  di
incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento
dell'investimento. Hanno, altresi', l'onere di fornire la  prova  che
il medesimo e' stato avviato successivamente alla data di entrata  in
vigore della legge 19 novembre  2019,  n.  157,  di  conversione  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,  al  fine  di  dimostrare  la
sussistenza della presenza dell'effetto  d'incentivazione.  La  guida
all'utilizzo del sistema informatico di  gestione  sara'  disponibile
alla                                                           pagina
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione     sul
sito del soggetto gestore RAM entro la data dell'11 dicembre 2020. 
  2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di
cui  all'art.  3,  comma  3  (primo  periodo  di  incentivazione),  a
decorrere dalle ore 10 dell'11 dicembre 2020 ed entro e non oltre  le
ore 16 del 20 maggio 2021, trasmettono,  utilizzando  la  piattaforma
informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui  agli  articoli
4, 6 e 7 del presente decreto, la  prova  documentale  dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura
debitamente quietanzata, da  cui  risulti  il  prezzo  del  bene.  La
piattaforma   informatica   sara'   resa   nota    sul    sito    web
dell'Amministrazione,                  nella                  pagina:
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e
d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della
RAM                                                     all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione      Le
credenziali di accesso  al  sistema  informatico  verranno  trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di
cui all'art.  3  comma  4  (secondo  periodo  di  incentivazione),  a
decorrere dalle ore 10 del 1° luglio 2021 ed entro e non oltre le ore
16 del 30 novembre  2021,  trasmettono,  utilizzando  la  piattaforma
informatica, oltre alla documentazione tecnica prevista dal  presente
decreto, la prova documentale  dell'integrale  pagamento  del  prezzo
attraverso  la  produzione   della   relativa   fattura   debitamente
quietanzata da  cui  risulti  il  prezzo  del  bene.  La  piattaforma
informatica sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione,  nella
sezione      dedicata      all'autotrasporto,      nella      pagina:
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e
d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti,  e   sul   sito
della                        RAM                        all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.     Le
credenziali di accesso  al  sistema  informatico  verranno  trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  4. Solo successivamente a detto adempimento la  domanda  effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo  salvi  gli
effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine,  le  domande
che non verranno rendicontate  decadranno  automaticamente  liberando
risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti. 
  5. In ogni caso l'impresa che  pur  avendo  presentato  domanda  di
accesso all'incentivo non trasmetta la  documentazione  richiesta  in
fase  di  rendicontazione   ai   fini   della   prova   dell'avvenuto
perfezionamento dell'investimento prenotato non potra' presentare una
nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle
risorse di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020,
n. 355, e l'amministrazione potra' tenerne conto anche  in  occasione
di successive edizioni di incentivazione. 
  6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni  siano  redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere  tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  materia
di documentazione amministrativa. 
  7. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'  essere  fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo.  La  predetta  documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di  cui  ai  precedenti
commi,  entro  il  termine  previsto  per  la   presentazione   della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.