Art. 5 
 
               Della rendicontazione e dell'attivita' 
                   istruttoria - Soggetto gestore 
 
  1. Le imprese richiedenti l'incentivo che hanno presentato  istanza
di prenotazione provvedono a trasmettere tutta  la  documentazione  a
comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento entro e  non
oltre il  termine  del  20  maggio  2021  per  il  primo  periodo  di
incentivazione ed entro e non oltre il termine del 30  novembre  2021
per il secondo periodo di incentivazione. 
  2.  Il  soggetto   gestore   provvede   all'implementazione   della
piattaforma informatica ed  alla  sua  gestione,  alla  gestione  del
flusso documentale via posta elettronica certificata di cui  all'art.
3 del presente decreto nonche'  al  ricevimento  informatico  e  alla
relativa archiviazione delle domande presentate nei termini  ai  fini
della  successiva  attivita'   istruttoria,   all'aggiornamento   dei
«contatori»,  alla  redazione  dell'elenco  delle  domande  acquisite
ordinate  sulla  base  della  data  di  presentazione,  all'attivita'
istruttoria e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la
funzione di indirizzo e di  direzione  in  capo  all'Amministrazione.
Qualora sussistano i requisiti previsti dal decreto interministeriale
14 agosto 2020,  n.  355,  l'amministrazione  dispone  l'accoglimento
delle istanze previamente validate dalla commissione di cui  all'art.
5, comma 3 del medesimo decreto interministeriale 14 agosto 2020. 
  3. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino
lacune comunque sanabili della  rendicontazione  presentata,  vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni  agli  interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni  entro
i quali l'impresa  dovra'  fornire  gli  elementi  richiesti  con  le
modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora  entro
detto termine, l'impresa medesima non  abbia  fornito  un  riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente,  l'istruttoria
verra'  conclusa  sulla  sola  base   della   documentazione   valida
disponibile.  In  ogni  caso  nessuna   richiesta   di   integrazione
istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 
  4.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto interministeriale
(MIT-MEF) 14  agosto  2020,  n.  355,  ovvero  l'insufficienza  della
documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi  del
comma  3,  l'Amministrazione  esclude  senz'altro   l'impresa   dagli
incentivi  con  provvedimento  motivato  e   provvede   all'immediata
riacquisizione dei relativi importi e  al  conseguente  «scorrimento»
della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.