Art. 5 Della rendicontazione e dell'attivita' istruttoria - Soggetto gestore 1. Le imprese richiedenti l'incentivo che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento entro e non oltre il termine del 20 maggio 2021 per il primo periodo di incentivazione ed entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione. 2. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto nonche' al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori», alla redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attivita' istruttoria e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dal decreto interministeriale 14 agosto 2020, n. 355, l'amministrazione dispone l'accoglimento delle istanze previamente validate dalla commissione di cui all'art. 5, comma 3 del medesimo decreto interministeriale 14 agosto 2020. 3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti con le modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 4. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 3, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi e al conseguente «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.