Art. 6 Rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica con contestuale acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica 1. Ai fini della ammissione all'incentivo previsto per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto, a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico), e elettrica (Full Electric), per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre: a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia in data successiva all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355; c) prova, da fornirsi anche mediante dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la detenzione dei veicoli rottamati in proprieta' o ad altro titolo per almeno tre anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita altresi' dall'identita' del soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione con quella di radiazione.