Art. 6 
 
Rottamazione  di  veicoli  pesanti  a  motorizzazione   termica   con
  contestuale acquisizione  dei  veicoli  a  trazione  alternativa  a
  metano CNG e  gas  naturale  liquefatto  LNG,  nonche'  a  trazione
  elettrica 
 
  1.  Ai  fini  della  ammissione  all'incentivo  previsto   per   la
radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica  fino
ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate con contestuale  acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di
merci di massa complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5
tonnellate  a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas   naturale
liquefatto, a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico),  e  elettrica
(Full Electric), per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti
all'incentivo hanno l'onere di produrre: 
    a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero
copia della ricevuta  attestante  la  presentazione  dell'istanza  di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini  della  dimostrazione,  fra  l'altro,  che
l'immatricolazione  sia  avvenuta,  in  Italia  in  data   successiva
all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157; 
    b) attestazione  tecnica  del  costruttore  rilasciata  su  carta
intestata, attestante la sussistenza delle  caratteristiche  tecniche
previste dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto  2020,  n.
355; 
    c) prova, da fornirsi anche mediante dichiarazione sostitutiva ex
decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  attestante  la
detenzione dei veicoli rottamati in proprieta' o ad altro titolo  per
almeno  tre  anni  antecedenti  all'entrata  in  vigore  del  decreto
interministeriale 14 agosto 2020.  Condizione  di  ammissibilita'  al
contributo e' costituita altresi'  dall'identita'  del  soggetto  che
pone in essere l'operazione di acquisizione con quella di radiazione.