Art. 7 Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate 1. Ai fini della ammissione all'incentivo per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici: a) prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; b) prova dell'avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli euro VI mediante l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio Motorizzazione civile; d) prova della detenzione in proprieta' o ad altro titolo dei veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita, altresi', dall'identita' fra il soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione e quello che con quella di radiazione.