Art. 7 
 
Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a
  pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate 
 
  1. Ai fini della ammissione all'incentivo  per  la  radiazione  per
rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro  IV  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5  tonnellate
con contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di  massa
complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5  tonnellate  a
motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro
VI  di  cui  al  regolamento  (CE)   n.   595/2009,   gli   aspiranti
all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione  attestante
la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici: 
    a)  prova   dell'avvenuta   radiazione   per   rottamazione   con
l'indicazione del  numero  di  targa  dei  veicoli  rottamati  e  con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta  rottamazione
ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in  carico
dei  suddetti  veicoli  con  l'impegno   di   procedere   alla   loro
demolizione; 
    b) prova dell'avvenuta immatricolazione  in  Italia  dei  veicoli
euro VI mediante l'indicazione del  numero  di  targa,  ovvero  della
richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente
ufficio Motorizzazione civile; 
    d) prova della detenzione in proprieta' o  ad  altro  titolo  dei
veicoli da rottamare per almeno tre anni  precedenti  all'entrata  in
vigore del decreto  interministeriale  14  agosto  2020  dei  veicoli
rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e'  costituita,
altresi',  dall'identita'  fra  il  soggetto  che  pone   in   essere
l'operazione di acquisizione e quello che con quella di radiazione.