Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario
del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita'; 
    c) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 
    d) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 
    e) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    g) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  263  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
  3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  incentivato  il
lavoro agile con le modalita' stabilite da uno  o  piu'  decreti  del
Ministro  della  pubblica  amministrazione,  garantendo   almeno   la
percentuale di cui all'articolo 263, comma 1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  4. Le pubbliche  amministrazione  dispongono  una  differenziazione
dell'orario di ingresso  del  personale,  fatto  salvo  il  personale
sanitario e socio sanitario, nonche' quello  impegnato  in  attivita'
connessa  all'emergenza  o  in  servizi   pubblici   essenziali.   E'
raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 
  5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di  lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'articolo
90  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,   convertito   con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  nonche'  di  quanto
previsto dai protocolli di cui agli allegati  12  e  13  al  presente
decreto.