Art. 5. 
 
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso  nel  territorio
                        nazionale dall'estero 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'articolo 4, chiunque fa ingresso per  qualsiasi  durata
nel territorio nazionale da Stati o  territori  esteri  di  cui  agli
elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto  a  consegnare  al
vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a  effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di: 
    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 
    b) motivi dello spostamento  conformemente  all'articolo  4,  nel
caso di ingresso da Stati e territori di cui  agli  elenchi  E  ed  F
dell'allegato 20; 
    c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20: 
      1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento
fiduciario; 
      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in
caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,
ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per
raggiungere  la  localita'  di  destinazione  finale  e   il   codice
identificativo del titolo di viaggio; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario; 
      4) eventuale sussistenza di  una  o  piu'  circostanze  di  cui
all'articolo 6, commi 7 e 8. 
  2. Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto  e  negli
altri casi  in  cui  cio'  sia  prescritto  dall'autorita'  sanitaria
nell'ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente
decreto,  e'  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli
un'attestazione di  essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti
all'ingresso nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 
  3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,   anche   se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio
ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio. 
  4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.