Art. 5. Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20; c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20: 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la localita' di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui all'articolo 6, commi 7 e 8. 2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui cio' sia prescritto dall'autorita' sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, e' fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. 4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.