Art. 7. 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
    a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di
cui all'articolo 5; 
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
    c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
    d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
    e) fare utilizzare all'equipaggio e  ai  passeggeri  i  mezzi  di
protezione individuali e a indicare le  situazioni  nelle  quali  gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; 
    f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo.