IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 1, che, al primo periodo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o piu' delle sospensioni previste dal Titolo IV o dall'articolo 37 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, effettuino i relativi versamenti e, al secondo periodo, prevede che con il medesimo decreto sono definite le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che puo' essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicita'; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Ritenuto di dare attuazione, in fase di prima applicazione, alla sopra citata disposizione di cui all'articolo 71, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, con riferimento ai soli tributi erariali; Ritenuto, per ragioni di equita' e non discriminazione, di riconoscere la menzione anche ai contribuenti che non hanno usufruito delle sospensioni previste dai decreti-legge n. 23 e n. 34 del 2020, con riferimento ai tributi erariali; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riconosciuta una menzione ai contribuenti che abbiano effettuato i versamenti dei tributi erariali indicati agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto-legge n. 18, senza avvalersi di una delle sospensioni previste dai decreti legge n. 18, 23 e 34 del 2020, e lo comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Tutti coloro che non si avvalgono della facolta' di sospendere uno o piu' versamenti di cui al comma 1, a prescindere dall'importo e dalla tipologia del tributo, sono definiti "contribuenti solidali". Al fine di offrire adeguata visibilita', sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e' pubblicato un elenco dei "contribuenti solidali" che ne abbiano fatta espressa richiesta secondo le modalita' indicate nel successivo articolo 2.