Art. 2 Presentazione dell'istanza per la menzione 1. L'istanza per conseguire la menzione di "contribuente solidale" e' gratuita e puo' essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica ad uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, gestiti dalla Direzione della comunicazione istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data del versamento di uno dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Nell'area dedicata del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e' pubblicato il modello di istanza e le istruzioni necessarie. Le dichiarazioni contenute nell'istanza sono rese dal contribuente ovvero, in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al fine di accertare l'identita' dell'istante, all'istanza va allegata la scansione del documento di riconoscimento. 3. La Direzione della comunicazione istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze procede, per il tramite del responsabile del procedimento, alle eventuali richieste di integrazione nei confronti degli istanti nonche' ad effettuare i controlli, anche a campione, per il tramite degli enti impositori per le entrate di rispettiva competenza. 4. La pubblicazione all'interno dell'elenco dei "contribuenti solidali" integra accoglimento dell'istanza e viene comunicata al richiedente mediante messaggio di posta elettronica entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.