Art. 2 
 
             Presentazione dell'istanza per la menzione 
 
  1. L'istanza per conseguire la menzione di "contribuente  solidale"
e' gratuita e puo' essere presentata, sia  dalle  persone  giuridiche
che dalle persone fisiche, esclusivamente in via  telematica  ad  uno
degli indirizzi e-mail  dedicati:  contribuentisolidali@mef.gov.it  e
contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, gestiti  dalla  Direzione  della
comunicazione  istituzionale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, entro dodici mesi dalla  data  del  versamento  di  uno  dei
tributi di cui all'articolo 1, comma 1. 
  2.  Nell'area  dedicata  del  sito  istituzionale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' pubblicato il modello di  istanza  e
le istruzioni necessarie.  Le  dichiarazioni  contenute  nell'istanza
sono rese dal contribuente ovvero, in caso di persona giuridica,  dal
suo rappresentante legale, sotto la propria responsabilita', ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Al fine di accertare l'identita' dell'istante,
all'istanza va allegata la scansione del documento di riconoscimento. 
  3. La Direzione della  comunicazione  istituzionale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  procede,   per   il   tramite   del
responsabile  del   procedimento,   alle   eventuali   richieste   di
integrazione nei confronti degli  istanti  nonche'  ad  effettuare  i
controlli, anche a campione, per il tramite degli enti impositori per
le entrate di rispettiva competenza. 
  4.  La  pubblicazione  all'interno  dell'elenco  dei  "contribuenti
solidali" integra accoglimento dell'istanza  e  viene  comunicata  al
richiedente mediante messaggio di posta elettronica entro  30  giorni
dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.