Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
   1.  Per  l'attuazione  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: 
    art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    art. 5,  comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.