Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 25,725 milioni di euro, a valere sulle somme stanziate per l'emergenza. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Roma, 24 ottobre 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli