Art. 3 
 
                         Tutela brevettuale 
 
  Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
  Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e',   altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di
non  includere  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale.