IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. Fabiana Dadone;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare,
l'art. 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile
per il pubblico impiego;
Visto l'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che «al
fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la
celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze
dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle
attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre
2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a),
e comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il
lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza
con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate
di cui al comma 1, lettera b) del medesimo art. 87, al cinquanta per
cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere
svolte in tale modalita'»;
Visto il citato art. 263 e, in particolare, il terzo periodo del
comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della
situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalita'
organizzative e fissati criteri e principi in materia di
flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo
il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 di
proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID-19, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.», e in particolare l'art.
1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
Viste le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n.
2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;
Visto il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei
dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza
sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza»,
sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le
organizzazioni sindacali;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
18 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 3, comma 3 del primo il
quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalita'
stabilite da uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art.
263, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1 del
citato art. 263, specifiche modalita' organizzative e fissare criteri
ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilita' del
lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalita' agile;
Ritenuto, alla luce del quadro normativo correlato all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nonche' della primaria esigenza della
tutela della salute dei lavoratori, di dover individuare modalita'
organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine
di assicurare l'applicazione del lavoro agile, con le misure
semplificate di cui al comma 1, lettera b) del citato art. 87 ad
almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attivita'
che possono essere svolte in tale modalita';
Considerata la necessita' di fornire un quadro ricognitivo organico
della disciplina sul lavoro agile nell'emergenza;
Considerata altresi' la necessita' di garantire, in relazione alla
durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione
dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarita',
continuita' ed efficienza, cosi' come previsto dal citato art. 263;
Ritenuto, altresi', necessario adeguare le misure di organizzazione
del lavoro pubblico anche commisurando la percentuale del citato art.
263, comma 1, al concreto evolversi della situazione epidemiologica
da COVID-19 ed alle correlate misure di contenimento, nonche' alla
durata dello stato di emergenza;
Decreta:
Art. 1
Lavoro agile
1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una
delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa.
2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non e'
richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 della legge 22
maggio 2017, n. 81.
3. Il lavoro agile puo' avere ad oggetto sia le attivita'
ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o
in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di
lavoro, attivita' progettuali specificamente individuate tenuto conto
della possibilita' del loro svolgimento da remoto, anche in relazione
alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto
disposto all'art. 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in
presenza e giornate lavorate da remoto.
4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalita'
agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera.