IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Fabiana Dadone; Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego; Visto l'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che «al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), e comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) del medesimo art. 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita'»; Visto il citato art. 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID-19, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.», e in particolare l'art. 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; Viste le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020; Visto il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza», sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 3, comma 3 del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1 del citato art. 263, specifiche modalita' organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilita' del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalita' agile; Ritenuto, alla luce del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonche' della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di dover individuare modalita' organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l'applicazione del lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) del citato art. 87 ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita'; Considerata la necessita' di fornire un quadro ricognitivo organico della disciplina sul lavoro agile nell'emergenza; Considerata altresi' la necessita' di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarita', continuita' ed efficienza, cosi' come previsto dal citato art. 263; Ritenuto, altresi', necessario adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico anche commisurando la percentuale del citato art. 263, comma 1, al concreto evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed alle correlate misure di contenimento, nonche' alla durata dello stato di emergenza; Decreta: Art. 1 Lavoro agile 1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non e' richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 3. Il lavoro agile puo' avere ad oggetto sia le attivita' ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attivita' progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilita' del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all'art. 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. 4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalita' agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera.