IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. Fabiana Dadone; 
  Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure  volte  a  favorire
l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del   lavoro
subordinato»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e,  in  particolare,
l'art. 87, recante misure straordinarie in materia  di  lavoro  agile
per il pubblico impiego; 
  Visto  l'art.  263  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  17  luglio
2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede  che  «al
fine di assicurare la continuita'  dell'azione  amministrativa  e  la
celere  conclusione  dei  procedimenti,  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
adeguano l'operativita' di tutti gli uffici  pubblici  alle  esigenze
dei cittadini e delle imprese  connesse  al  graduale  riavvio  delle
attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al  31  dicembre
2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera  a),
e comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  organizzano  il
lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilita'  dell'orario  di  lavoro,  rivedendone  l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita'  di  interlocuzione
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e  non  in  presenza
con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure  semplificate
di cui al comma 1, lettera b) del medesimo art. 87, al cinquanta  per
cento del personale impiegato  nelle  attivita'  che  possono  essere
svolte in tale modalita'»; 
  Visto il citato art. 263 e, in particolare, il  terzo  periodo  del
comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi  della
situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica  amministrazione,   possono   essere   stabilite   modalita'
organizzative  e  fissati  criteri   e   principi   in   materia   di
flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo
il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  7  ottobre  2020  di
proroga, fino al  31  gennaio  2021,  dello  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del sistema di  allerta  COVID-19,  nonche'  per  l'attuazione  della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.», e in particolare  l'art.
1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 
  Viste le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione  n.
2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020; 
  Visto il Protocollo quadro per la prevenzione e  la  sicurezza  dei
dipendenti pubblici sui luoghi  di  lavoro  in  ordine  all'emergenza
sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020  «Rientro  in  sicurezza»,
sottoscritto dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  le
organizzazioni sindacali; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
18 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 3, comma  3  del  primo  il
quale prevede che il lavoro agile sia incentivato  con  le  modalita'
stabilite da  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, garantendo almeno la  percentuale  di  cui  all'art.
263, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1  del
citato art. 263, specifiche modalita' organizzative e fissare criteri
ai quali attenersi per  garantire  la  necessaria  flessibilita'  del
lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalita' agile; 
  Ritenuto, alla luce del quadro  normativo  correlato  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19  nonche'  della  primaria  esigenza  della
tutela della salute dei lavoratori, di  dover  individuare  modalita'
organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine
di  assicurare  l'applicazione  del  lavoro  agile,  con  le   misure
semplificate di cui al comma 1, lettera b)  del  citato  art.  87  ad
almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attivita'
che possono essere svolte in tale modalita'; 
  Considerata la necessita' di fornire un quadro ricognitivo organico
della disciplina sul lavoro agile nell'emergenza; 
  Considerata altresi' la necessita' di garantire, in relazione  alla
durata e all'evolversi della situazione epidemiologica,  l'erogazione
dei servizi rivolti a  cittadini  e  alle  imprese  con  regolarita',
continuita' ed efficienza, cosi' come previsto dal citato art. 263; 
  Ritenuto, altresi', necessario adeguare le misure di organizzazione
del lavoro pubblico anche commisurando la percentuale del citato art.
263, comma 1, al concreto evolversi della  situazione  epidemiologica
da COVID-19 ed alle correlate misure di  contenimento,  nonche'  alla
durata dello stato di emergenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                            Lavoro agile 
 
  1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione  costituisce  una
delle  modalita'   ordinarie   di   svolgimento   della   prestazione
lavorativa. 
  2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al  lavoro  agile  non  e'
richiesto l'accordo individuale di cui all'art.  19  della  legge  22
maggio 2017, n. 81. 
  3.  Il  lavoro  agile  puo'  avere  ad  oggetto  sia  le  attivita'
ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta  o
in alternativa e comunque senza  aggravio  dell'ordinario  carico  di
lavoro, attivita' progettuali specificamente individuate tenuto conto
della possibilita' del loro svolgimento da remoto, anche in relazione
alla strumentazione necessaria.  Di  regola,  e  fatto  salvo  quanto
disposto all'art. 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in
presenza e giornate lavorate da remoto. 
  4. I lavoratori che rendono la  propria  prestazione  in  modalita'
agile non subiscono penalizzazioni  ai  fini  del  riconoscimento  di
professionalita' e della progressione di carriera.