Art. 2
Definizioni
1. Per «dirigente» si intende il dirigente di livello non generale,
responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non
presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti
in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento e' da
intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i
relativi ordinamenti.
2. Il «lavoratore fragile» richiamato nel presente decreto viene
definito tale con esclusivo riferimento alla situazione
epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi
dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Per «mappatura delle attivita'» si intende la ricognizione,
svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e
soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in
base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere
svolti con modalita' agile.
4. Per «accesso multicanale» alla pubblica amministrazione si
intende l'accesso dell'utenza in presenza o attraverso l'utilizzo di
ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico.