Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Per «dirigente» si intende il dirigente di livello non generale,
responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove  non
presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata.  Negli  enti
in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento  e'  da
intendersi a  una  figura  apicale  individuata  in  coerenza  con  i
relativi ordinamenti. 
  2. Il «lavoratore fragile» richiamato nel  presente  decreto  viene
definito   tale   con   esclusivo   riferimento    alla    situazione
epidemiologica  e  va  individuato  nei  soggetti  in   possesso   di
certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative
terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  3. Per «mappatura delle  attivita'»  si  intende  la  ricognizione,
svolta da  parte  delle  amministrazioni  in  maniera  strutturata  e
soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro  che,  in
base alla  dimensione  organizzativa  e  funzionale,  possono  essere
svolti con modalita' agile. 
  4. Per  «accesso  multicanale»  alla  pubblica  amministrazione  si
intende l'accesso dell'utenza in presenza o attraverso l'utilizzo  di
ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico.