Art. 3
Modalita' organizzative
1. Ai fini di cui all'art. 1, tenuto conto della mappatura di cui
all'art. 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata
ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di
disposizioni gia' definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente,
con immediatezza:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile
almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attivita'
che possono essere svolte secondo tale modalita', tenuto conto di
quanto previsto al comma 3;
b) adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche', di
norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento come definite dai Contratti
collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale;
c) adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative
necessarie per consentire lo svolgimento delle attivita' di
formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge
attivita' di lavoro in presenza;
d) favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a),
tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o
plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento
dell'attivita' in modalita' agile e di quella in presenza, tenendo
comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il
distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori
negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di
sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;
e) tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i
profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilita'
manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalita' di lavoro
agile, secondo criteri di priorita' che considerino le condizioni di
salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di
questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di
quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di
domicilio e la sede di lavoro, nonche' del numero e della tipologia
dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di
percorrenza.
2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attivita' in modalita'
agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i
dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono
l'accesso multicanale dell'utenza. E' in ogni caso consentito, ai
sensi dell'art. 87, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora
l'amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di
propri.
3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della
situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali
piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del
servizio erogato.
4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni
in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.