Art. 3 Modalita' organizzative 1. Ai fini di cui all'art. 1, tenuto conto della mappatura di cui all'art. 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni gia' definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita', tenuto conto di quanto previsto al comma 3; b) adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche', di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai Contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale; c) adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attivita' di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attivita' di lavoro in presenza; d) favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attivita' in modalita' agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; e) tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilita' manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalita' di lavoro agile, secondo criteri di priorita' che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonche' del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza. 2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attivita' in modalita' agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l'accesso multicanale dell'utenza. E' in ogni caso consentito, ai sensi dell'art. 87, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l'amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri. 3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del servizio erogato. 4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.