Art. 3 
 
                       Modalita' organizzative 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 1, tenuto conto della mappatura  di  cui
all'art. 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa  non  sia  stata
ancora  completata  dalle  amministrazioni  e  salva  la  vigenza  di
disposizioni gia' definite dalle amministrazioni, ciascun  dirigente,
con immediatezza: 
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o  plurisettimanale,  lo  svolgimento  del  lavoro  agile
almeno al cinquanta per cento del personale preposto  alle  attivita'
che possono essere svolte secondo tale  modalita',  tenuto  conto  di
quanto previsto al comma 3; 
    b) adotta, nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  nonche',  di
norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione  utile  ad
assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  Contratti
collettivi vigenti  e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
formazione professionale; 
    c)  adotta,  al  proprio  livello,  le  soluzioni   organizzative
necessarie  per  consentire  lo  svolgimento   delle   attivita'   di
formazione di cui alla lettera  b)  anche  al  personale  che  svolge
attivita' di lavoro in presenza; 
    d) favorisce la rotazione del personale di cui alla  lettera  a),
tesa   ad   assicurare,    nell'arco    temporale    settimanale    o
plurisettimanale,   un'equilibrata   alternanza   nello   svolgimento
dell'attivita' in modalita' agile e di quella  in  presenza,  tenendo
comunque  conto  delle  prescrizioni   sanitarie   vigenti   per   il
distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei  lavoratori
negli ambienti  di  lavoro  a  quanto  stabilito  nei  protocolli  di
sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; 
    e) tiene conto, nella rotazione di cui alla  lettera  d),  ove  i
profili organizzativi lo consentano, delle  eventuali  disponibilita'
manifestate dai dipendenti per l'accesso  alla  modalita'  di  lavoro
agile, secondo criteri di priorita' che considerino le condizioni  di
salute del dipendente  e  dei  componenti  del  nucleo  familiare  di
questi, della  presenza  nel  medesimo  nucleo  di  figli  minori  di
quattordici anni, della distanza  tra  la  zona  di  residenza  o  di
domicilio e la sede di lavoro, nonche' del numero e  della  tipologia
dei  mezzi  di  trasporto  utilizzati  e  dei   relativi   tempi   di
percorrenza. 
  2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attivita' in modalita'
agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a  disposizione  i
dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente  e  promuovono
l'accesso multicanale dell'utenza. E' in  ogni  caso  consentito,  ai
sensi dell'art. 87, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
l'utilizzo  di  dispositivi  in  possesso  del  lavoratore,   qualora
l'amministrazione non sia tempestivamente in  grado  di  fornirne  di
propri. 
  3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi  della
situazione epidemiologica, assicurano in  ogni  caso  le  percentuali
piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le
potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del
servizio erogato. 
  4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le  riunioni
in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.