Art. 4
Flessibilita' del lavoro
1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti
necessari al raggiungimento della sede di servizio e - in presenza di
realta' dimensionalmente significative - allo scopo di evitare di
concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza
nella stessa fascia oraria, l'amministrazione, ferma restando la
necessita' di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e
la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a
quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali
definito dai Contratti collettivi nazionali.
2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento
domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'art. 21-bis,
commi 1 e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore,
che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata,
svolge la propria attivita' in modalita' agile. Nei casi in cui cio'
non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, e'
comunque tenuto a svolgere le attivita' assegnate dal dirigente ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. In ogni
caso, si applica il comma 5 dell'art. 21-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
3. L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo
svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli
minorenni, disposti dall'autorita' sanitaria competente per il
COVID-19, e' equiparata al servizio effettivamente prestato.