Art. 4 
 
                      Flessibilita' del lavoro 
 
  1. Al fine di agevolare il personale dipendente  nei  trasferimenti
necessari al raggiungimento della sede di servizio e - in presenza di
realta' dimensionalmente significative - allo  scopo  di  evitare  di
concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori  in  presenza
nella stessa fascia  oraria,  l'amministrazione,  ferma  restando  la
necessita' di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa  e
la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e  in  uscita  ulteriori  rispetto  a
quelle adottate, nel rispetto  del  sistema  di  relazioni  sindacali
definito dai Contratti collettivi nazionali. 
  2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o  di  isolamento
domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui  all'art.  21-bis,
commi 1 e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  il  lavoratore,
che non si trovi comunque nella condizione di  malattia  certificata,
svolge la propria attivita' in modalita' agile. Nei casi in cui  cio'
non sia possibile in relazione  alla  natura  della  prestazione,  e'
comunque tenuto a svolgere le attivita' assegnate  dal  dirigente  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. In  ogni
caso, si applica il comma 5 dell'art.  21-bis  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  3.  L'assenza  dal  servizio  del  lavoratore,  necessaria  per  lo
svolgimento  degli  accertamenti  sanitari  propri,   o   dei   figli
minorenni,  disposti  dall'autorita'  sanitaria  competente  per   il
COVID-19, e' equiparata al servizio effettivamente prestato.