Art. 6 Valutazione e monitoraggio 1. Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificita' del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi. 2. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in modalita' agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicita' che tiene conto della natura delle attivita' svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'amministrazione. 3. L'amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura un'adeguata, periodica informazione sul lavoro agile, secondo le modalita' indicate dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa garantisce altresi' la verifica dell'impatto del lavoro agile sulla complessiva qualita' dei servizi erogati e delle prestazioni rese, tenuto conto dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti dall'utenza e dal mondo produttivo.