Art. 6
Valutazione e monitoraggio
1. Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e
valutazione della performance alle specificita' del lavoro agile
rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al
raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti
organizzativi.
2. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la
valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in
modalita' agile da un punto di vista sia quantitativo sia
qualitativo, secondo una periodicita' che tiene conto della natura
delle attivita' svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del
sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
dall'amministrazione.
3. L'amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura
un'adeguata, periodica informazione sul lavoro agile, secondo le
modalita' indicate dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa
garantisce altresi' la verifica dell'impatto del lavoro agile sulla
complessiva qualita' dei servizi erogati e delle prestazioni rese,
tenuto conto dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti
dall'utenza e dal mondo produttivo.