Art. 6 
 
                     Valutazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  amministrazioni  adeguano  i  sistemi  di   misurazione   e
valutazione della performance  alle  specificita'  del  lavoro  agile
rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione,  improntati  al
raggiungimento   dei   risultati   e   quelli    dei    comportamenti
organizzativi. 
  2. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri  per  la
valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in
modalita'  agile  da  un  punto  di  vista   sia   quantitativo   sia
qualitativo, secondo una periodicita' che tiene  conto  della  natura
delle attivita' svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del
sistema di  misurazione  e  valutazione  della  performance  adottato
dall'amministrazione. 
  3. L'amministrazione, anche  ai  fini  del  monitoraggio,  assicura
un'adeguata, periodica informazione  sul  lavoro  agile,  secondo  le
modalita' indicate dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Essa
garantisce altresi' la verifica dell'impatto del lavoro  agile  sulla
complessiva qualita' dei servizi erogati e  delle  prestazioni  rese,
tenuto conto dei dati  e  delle  eventuali  osservazioni  provenienti
dall'utenza e dal mondo produttivo.