Art. 8 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  misure  del  presente  provvedimento  si   applicano   alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020.  Le
altre   amministrazioni   pubbliche,   gli   organi   di    rilevanza
costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  e  la
Commissione di vigilanza sui  fondi  pensione,  ciascuno  nell'ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai  principi
di cui al presente decreto. 
  Il  presente  decreto,  previa  sottoposizione   agli   organi   di
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 19 ottobre 2020 
 
                                                  Il Ministro: Dadone 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, reg.ne n. 2397