Art. 8
Ambito di applicazione
1. Le misure del presente provvedimento si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. Le
altre amministrazioni pubbliche, gli organi di rilevanza
costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi
di cui al presente decreto.
Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 ottobre 2020
Il Ministro: Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg.ne n. 2397