Art. 8 Ambito di applicazione 1. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. Le altre amministrazioni pubbliche, gli organi di rilevanza costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente decreto. Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2020 Il Ministro: Dadone Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2397