IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private (di seguito, Fondo); 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritative
beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire  agli
indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o  raggruppamenti
di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  per   l'applicazione   del
regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle  organizzazioni  caritative,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Vista la legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante  «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e
farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione
degli sprechi»; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   che   ha
finanziato il Fondo per 5.000.000,00 di euro  a  decorrere  dall'anno
2017; 
  Visto l'art. 1, comma 511 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il  quale
il Fondo e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  che  ha  incrementato  la
dotazione del Fondo di 50 milioni di euro per il 2020; 
  Visto  l'art.  226  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  che  ha  destinato,  con  il  comma  1,
l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative  di
distribuzione delle  derrate  alimentari  per  l'emergenza  derivante
dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure  previste  dal
Fondo, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli  indigenti  (FEAD)
2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, prevedendo, al  contempo,
con il comma 2, che alle erogazioni delle  relative  risorse  avrebbe
provveduto l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28  marzo  2019,
n. 26, si prevede che «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse
per  la  distribuzione  alimentare  agli  indigenti,   le   eventuali
disponibilita' del Fondo di cui  all'art.  58  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per  il  finanziamento
di interventi complementari rispetto al Programma operativo del  FEAD
e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono  essere  versate  al
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183»; 
  Considerati  i  decreti  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali 17 marzo 2020, n. 1528, e 8 aprile  2020,  n.
1861, recanti rispettivamente, il Programma annuale di  distribuzione
di derrate alimentari per le persone indigenti, per una quota pari  a
sei milioni di euro, dello stanziamento ordinario del  Fondo  per  il
2020, e l'integrazione  al  Programma  annuale  di  distribuzione  di
derrate alimentari per le persone indigenti  per  il  2020,  per  una
quota pari a cinquanta milioni di euro, relativi allo stanziamento, a
favore del Fondo, agosto operato dal richiamato art. 78, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito  denominato  «Tavolo»),  cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e  proposte  relativi
alla gestione del  fondo  e  delle  erogazioni  liberali  di  derrate
alimentari; 
  Considerato che la  finalita'  primaria  del  Fondo  e'  quella  di
finanziare  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti; 
  Considerato che l'attuale emergenza epidemiologica rende ancor piu'
necessario provvedere al  sostentamento  delle  classi  sociali  piu'
deboli, in linea con lo spirito della legge 19 agosto 2016, n. 166, e
dei richiamati decreti legge 17 marzo 2020, n. 18, e 19 maggio  2020,
n. 34, tenuto conto che  gli  effetti  dell'emergenza  epidemiologica
sono destinati a far aumentare la fascia di persone sotto  la  soglia
di poverta'; 
  Considerato  che  il  protrarsi  del  periodo  emergenziale  dovuto
all'epidemia da COVID-19 ha generato delle incisive  difficolta'  per
molti  comparti  del  settore  agro-alimentare  italiano,  che  hanno
risentito degli effetti della crisi, con evidenti difficolta' sia sul
fronte  del  collocamento  del  prodotto,  che  per  la   progressiva
diminuzione delle quotazioni di mercato dei prodotti; 
  Considerato, in particolar modo, che tale situazione  di  crisi  e'
stata aggravata dalla chiusura del circuito  legato  all'Ho.Re.Ca.  e
dall'attuale  persistente  difficolta'  di  un  avvio  ordinario  dei
consumi in tale settore e  che  cio'  sta  provocando  delle  ingenti
scorte di prodotto invenduto e conseguente diminuzione dei prezzi per
alcuni settori produttivi; 
  Considerata la necessita' di prevedere un paniere bilanciato per le
persone in situazione  di  maggiore  disagio  socio-economico  e,  al
contempo, l'opportunita' di considerare  le  situazioni  maggiormente
critiche in determinati settori produttivi, con particolare  riguardo
a quelli nazionali dove  vi  sono  maggiori  rischi  di  eccedenze  e
sprechi alimentari, al fine di ottimizzare l'impiego  delle  risorse,
in linea con lo spirito della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  di
promuovere politiche per la riduzione degli  sprechi  e  il  recupero
delle derrate alimentari; 
  Considerata la proposta definitiva, elaborata dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un confronto
con i componenti del Tavolo, sulla base  di  una  proposta  formulata
tenendo  conto  delle  necessita'   espresse   dalle   organizzazioni
caritative, con mail del 14 luglio 2020 e  del  31  luglio  2020,  di
destinare la quota ordinaria residua del Fondo, per il 2020,  pari  a
euro  900.000,00  (novecentomila/00),  e  le  risorse   straordinarie
stanziate per l'anno 2020 dall'art. 226, comma 1,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio     2020,     n.      77,      pari      a      250.000.000,00
(duecentocinquantamilioni/00) di euro, per l'acquisto di  un  paniere
di prodotti, come definito nell'allegato 1 del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Integrazione al programma annuale 2020 
 
  1. E' adottato, ad integrazione degli analoghi decreti del 17 marzo
2020, n. 1528, e 8 aprile 2020, n.  1861,  il  programma  annuale  di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno
2020, a valere sulla quota ordinaria residua del Fondo, per il  2020,
pari a euro 900.000,00 (novecentomila/00), e  sulla  quota  stanziata
dall'art. 226, comma 1, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per
il  «Fondo  per  il  finanziamento   dei   programmi   nazionali   di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti»,  di  cui
al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134.  Il
Fondo  e'  istituito  presso  AGEA,  Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura, conformemente alle modalita'  previste  dal  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle  persone
piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono  riportate
nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1 per la consegna dei
medesimi prodotti alle organizzazioni caritative  definite  dall'art.
1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi  prestati  dalle  organizzazioni  caritative,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto
alimentare.