Art. 2 Controlli, relazione annuale e disposizioni integrative 1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all'attuazione del programma sono demandati ad AGEA. 2. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attivita' realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2020, corredata della rendicontazione delle risorse gestite. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2020 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 907