IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce la tassa sui rifiuti; Visto l'art. 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013, il quale stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio nonche' il successivo comma 668 il quale dispone che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tassa sui rifiuti; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed e' dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo; Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che il tributo e' liquidato dai comuni unitamente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia e della citta' metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi; Visto il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che vengano previste le modalita' per l'interscambio tra enti locali di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, e' versato direttamente alla Tesoreria della provincia o della citta' metropolitana; Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia; Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche' i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione; Visto l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dall'art. 1, comma 786 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalita' previste dallo stesso codice; Visto l'art. 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il quale prevede che l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021 e che, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, il quale all'art. 2 disciplina le modalita' di versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi alla TARI e al TEFA effettuati con il modello F24, nonche', all'art. 3, disciplina le modalita' e i tempi di riversamento del TEFA alle province e alle citta' metropolitane, rinviando a ulteriori specifiche tecniche le modalita' per il versamento diretto del TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni agli enti impositori; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020; Emana il seguente decreto: Art. 1 Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa-corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PagoPa 1. Per le annualita' 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (di seguito, denominata TARI-corrispettiva), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (di seguito denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rispettano le «Specifiche funzionali TARI-TEFA» di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.