IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
istituisce la tassa sui rifiuti; 
  Visto l'art. 1, comma 667 della legge n. 147  del  2013,  il  quale
stabilisce i criteri per la realizzazione  da  parte  dei  comuni  di
sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti  conferiti
al  servizio  pubblico  o  di  sistemi  di  gestione   caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del
servizio nonche' il successivo comma  668  il  quale  dispone  che  i
comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione  puntuale  della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,  in  luogo
della tassa sui rifiuti; 
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni  di  tutela,
protezione e igiene dell'ambiente; 
  Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del  decreto  legislativo  n.
504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato  alla
superficie  degli  immobili  assoggettata  dai  comuni  al   prelievo
collegato al servizio di raccolta e smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani, ed e' dovuto dagli stessi  soggetti  che,  sulla  base  delle
disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo; 
  Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del
1992, il quale  dispone  che  il  tributo  e'  liquidato  dai  comuni
unitamente  al  prelievo  collegato  al  servizio   di   raccolta   e
smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  e  con  l'osservanza  delle
relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la  riscossione  e
le sanzioni e che al comune spetta una commissione,  posta  a  carico
della provincia  e  della  citta'  metropolitana  impositrice,  nella
misura dello 0,30 per  cento  delle  somme  riscosse,  senza  importi
minimi e massimi; 
  Visto il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del
1992,  il  quale  dispone  che  vengano  previste  le  modalita'  per
l'interscambio  tra  enti  locali  di  dati   e   notizie   ai   fini
dell'applicazione del  tributo  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
tutela, protezione e igiene dell'ambiente; 
  Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del
1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo,  riscosso
in uno al prelievo collegato al servizio di  raccolta  e  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota
del  compenso  della  riscossione,  e'  versato   direttamente   alla
Tesoreria della provincia o della citta' metropolitana; 
  Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto  legislativo  n.
504 del 1992, il quale stabilisce che,  salva  diversa  deliberazione
adottata dalla provincia o dalla citta'  metropolitana,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per  cento
del prelievo collegato al servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani stabilito da  ciascun  comune  ai  sensi  delle
leggi vigenti in materia; 
  Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto  legislativo  n.
504 del 1992, il quale  dispone  che  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
maggio 2020, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
assicurare  il  sollecito  riversamento   del   tributo   anche   con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto  corrente,  nonche'
eventuali  ulteriori  criteri  e  modalita'   di   attuazione   della
disposizione di cui al primo  periodo.  In  mancanza  dell'intesa,  i
decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche'  i
relativi schemi siano stati  sottoposti  all'esame  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  almeno   trenta   giorni   prima
dell'emanazione; 
  Visto l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  il
quale  stabilisce  che  con  decreto  del  direttore   generale   del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  sono  stabilite  le  modalita'  per  la  rendicontazione   e
trasmissione  dei  dati  di  riscossione,  distintamente   per   ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla  riscossione,
ai comuni e al sistema  informativo  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 2-bis del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
come modificato dall'art. 1, comma 786 della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, il quale dispone  che  in  deroga  all'art.  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  il  versamento  delle  entrate
tributarie  dei  comuni  e  degli  altri  enti  locali  deve   essere
effettuato direttamente sul conto  corrente  di  Tesoreria  dell'ente
impositore ovvero sui conti correnti postali  ad  esso  intestati,  o
mediante il sistema dei versamenti unitari di  cui  all'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti
di pagamento elettronici resi disponibili  dagli  enti  impositori  o
attraverso la piattaforma di cui all'art. 5  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  o  utilizzando  le  altre
modalita' previste dallo stesso codice; 
  Visto l'art. 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre  2017,
n. 217, il quale prevede che l'obbligo per i prestatori di servizi di
pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente  la  piattaforma  di
cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 per  i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28  febbraio
2021 e che, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte
dei cittadini, i soggetti di cui all'art.  2,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a
integrare i loro  sistemi  di  incasso  con  la  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero ad
avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri  soggetti  di  cui
allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori  di  servizi  di  incasso
gia' abilitati ad operare sulla piattaforma; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1°
luglio  2020,  il  quale  all'art.  2  disciplina  le  modalita'   di
versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi
alla TARI e al TEFA effettuati con il modello F24, nonche',  all'art.
3, disciplina le modalita' e i tempi di riversamento  del  TEFA  alle
province  e  alle  citta'  metropolitane,   rinviando   a   ulteriori
specifiche tecniche le modalita' per il versamento diretto del TEFA e
degli eventuali interessi e sanzioni agli enti impositori; 
  Vista  l'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
     Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa-corrispettiva 
             e del TEFA attraverso la piattaforma PagoPa 
 
  1. Per le annualita' 2021 e successive, i  versamenti  della  tassa
sui rifiuti di cui all'art. 1, comma  639  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della  tariffa  di
natura corrispettiva di cui al comma 668  della  medesima  legge  (di
seguito, denominata TARI-corrispettiva), del tributo per  l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene  dell'ambiente  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504  (di
seguito denominato TEFA)  e  degli  eventuali  interessi  e  sanzioni
effettuati dai soggetti passivi agli enti  impositori  attraverso  la
piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n.  82,  rispettano  le  «Specifiche  funzionali  TARI-TEFA»  di  cui
all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.