Art. 2 Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento 1. Gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate di cui al presente decreto. 2. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle province e alle citta' metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi. 3. I Prestatori di servizi di pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi PagoPa. 4. I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma PagoPa, e contengono anche i dati del tributo riversato alle province e citta' metropolitane. 5. I flussi informativi inviati alle province e alle citta' metropolitane secondo gli standard PagoPa contengono le informazioni della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun comune della provincia o della citta' metropolitana interessata. 6. Gli stessi flussi informativi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono essere assicurati al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.