Art. 5 
 
Applicazione per le  annualita'  2021  e  seguenti  del  decreto  del
  Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020. 
 
  1. Restano ferme per le annualita' 2021 e seguenti le  disposizioni
di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  1°
luglio 2020. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del  medesimo
decreto si applicano in tutti i casi diversi da  quelli  disciplinati
dal presente decreto  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  le
relative informazioni sono fornite anche al Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 ottobre 2020 
 
                                   Il direttore generale: Lapecorella