Art. 5 Applicazione per le annualita' 2021 e seguenti del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020. 1. Restano ferme per le annualita' 2021 e seguenti le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto si applicano in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal presente decreto nel rispetto della normativa vigente e le relative informazioni sono fornite anche al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2020 Il direttore generale: Lapecorella