IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», il quale demanda  ad  uno  o
piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data  a
decorrere  dalla   quale   le   notificazioni   a   persona   diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e
151, comma 2,  del  codice  di  procedura  penale,  nei  procedimenti
dinanzi ai tribunali  e  alle  corti  di  appello,  debbano  avvenire
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta  elettronica
certificata risultante da pubblici  elenchi  o  comunque  accessibili
alle  pubbliche  amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18  aprile
2011,  recante  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche   per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24.»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace  di  Ancona  e
nell'Ufficio del giudice di pace di Fabriano, come  da  comunicazione
della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per l'Ufficio del giudice  di
pace di Ancona e per l'Ufficio  del  giudice  di  pace  di  Fabriano,
limitatamente al settore civile; 
  Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il  Consiglio  nazionale
forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»   presso
l'Ufficio del giudice di pace di Ancona e l'Ufficio  del  giudice  di
pace di Fabriano. 
  2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1,  le  comunicazioni  e
notificazioni di  cancelleria  nel  settore  civile  sono  effettuate
esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni  dei  commi
da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228;