IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare,  il
comma 34 e 34-bis dell'art.  1  il  quale  prevede  che  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  su  proposta  del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni), vincoli quote
del  Fondo  sanitario  nazionale  (di  seguito  anche  FSN)  per   la
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; 
  Vista la medesima legge n. 662 del 1996, che all'art. 1, comma  40,
prevede, tra  l'altro,  che  il  Servizio  sanitario  nazionale,  nel
procedere alla corresponsione alle farmacie della quota di  spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico  delle  specialita'  medicinali  di
classe a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre
1993, n. 537, trattenga a titolo di sconto, una quota sull'importo al
lordo dei ticket e  al  netto  dell'IVA  del  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle specialita' medicinali, fissando quote percentuali  di
sconto crescenti al crescere del prezzo; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il  triennio
2019-2021», la quale stabilisce  all'art.  1,  comma  551,  che  alle
farmacie con un fatturato  annuo  in  regime  di  Servizio  sanitario
nazionale al netto dell'IVA inferiore a 150.000 euro non si applicano
le percentuali di sconto obbligatorio previste dal suddetto  art.  1,
comma 40 della legge n.  662  del  1996,  e  art.  15,  comma  2  del
decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto, altresi', che la legge  n.  145  del  2018  sopra  indicata,
all'art. 1, comma 552, quantifica gli oneri derivanti  dall'esenzione
degli sconti obbligatori di cui al precedente comma  551,  in  misura
pari a 4 milioni di euro e  stabilisce,  altresi',  che  a  decorrere
dall'anno 2019 a tali oneri si provveda mediante il finanziamento  di
cui al sopra citato art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del
1996 concernente la realizzazione di specifici  obiettivi  del  Piano
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  che  all'art.  15,
comma 2,  prevede,  altresi',  un  ulteriore  percentuale  di  sconto
obbligatorio a carico delle farmacie nella misura pari  al  2,25  per
cento. 
  Viste le delibere di questo comitato del 20 dicembre  2019,  n.  83
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 87 del  1°
aprile 2020) e del 14 maggio 2020, n. 21 (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  230  del  16  settembre  2020),
concernenti il riparto tra le regioni delle  risorse  vincolate  alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e  di  rilievo
nazionale per gli anni 2019 e 2020 con le  quali  viene  accantonata,
tra le altre, la somma di 4.000.000 di euro, relativamente a ciascuna
delle predette annualita', per la remunerazione degli oneri sostenuti
per l'esenzione delle percentuali di sconto  obbligatorio,  ai  sensi
dei gia' richiamati commi 551 e 552 dell'art. 1 della  legge  n.  145
del 2018; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto n. 11658 - P del 12  agosto  2020,  concernente  la
ripartizione, tra le  regioni,  di  4.000.000  di  euro  accantonati,
rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno  2020,  per  l'esenzione
delle percentuali di sconto  per  le  farmacie  con  fatturato  annuo
inferiore a 150.000 euro; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
province autonome provvedono al finanziamento del Servizio  sanitario
regionale nei propri territori  senza  alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato e, in particolare,  l'art.  34,  comma  3  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e
alle Province autonome di Trento e  Bolzano,  l'art.  1,  comma  144,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  relativo  alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836 della legge  27  dicembre
2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 24 settembre 2020 (rep. atti n. 160 /CSR), sulla  predetta
proposta del Ministero della salute  di  deliberazione  CIPE  oggetto
della presente delibera; 
  Considerato che in base a quanto riportato nella suddetta  proposta
le somme spettanti alle relative regioni sono  state  determinate  in
proporzione  del  maggior  esborso  subito  dai  rispettivi   sistemi
sanitari regionali nell'anno 2019 per  effetto  dell'esenzione  delle
suddette percentuali di sconto obbligatorio  e  sulla  base  di  dati
raccolti presso le regioni per il medesimo anno 2019; 
  Considerato  inoltre  che,  cosi'  come  indicato  nella   medesima
proposta, non essendo disponibili i dati relativi  al  corrente  anno
2020, si  e'  proceduto,  per  l'anno  2020,  a  ripartire  le  somme
spettanti alle regioni in base ai dati  utilizzati  nel  riparto  del
precedente anno 2019, in forma di acconto,  e  si  provvedera'  nella
proposta  di  riparto  relativa  all'anno  2021,  a  conguagliare  le
eventuali differenze emerse tra quanto assegnato  e  quanto,  invece,
indicato dalle regioni e cio', in coerenza con quanto  riportato  nel
Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare nella  scheda  1,  ai
fini di una tempestiva assegnazione delle risorse; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, ai sensi dell'art. 3  della  delibera
del 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
79 del 3 aprile 2019; 
  Vista la nota congiunta DIPE e MEF dell'odierna seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, commi  551  e  552,  della  legge  n.
145/2018 richiamata nelle premesse della presente delibera, la  somma
di euro 4.000.000, a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'anno 2019 e di euro 4.000.000,  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per l'anno 2020, e' ripartita  tra  le  regioni  a  statuto
ordinario e la Regione Siciliana. 
  2. Le somme di cui al punto 1, destinate al  finanziamento  per  la
copertura degli oneri sostenuti dai sistemi sanitari regionali per la
mancata applicazione  delle  percentuali  di  sconto  obbligatorio  a
carico delle farmacie con un fatturato annuo in  regime  di  Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'IVA,  inferiore  a  150.000  euro,
sono poste a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno  2019  e
per l'anno 2020 e corrispondono alle medesime  somme  accantonate,  a
tale scopo, da questo Comitato, con delibera n. 83/2019 e n.  21/2020
concernente il riparto delle  risorse  vincolate  alla  realizzazione
degli obiettivi prioritari e di  rilievo  nazionale,  rispettivamente
per gli anni 2019 e 2020, gia' richiamate in premessa. 
  Nelle tabelle allegate, che costituiscono  parte  integrante  della
presente  delibera,  sono  indicate,  nel  dettaglio,   le   relative
ripartizioni in favore delle suddette regioni. 
  A norma della legislazione vigente,  indicata  nelle  premesse,  le
Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna,  nonche'  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  escluse   dalla
ripartizione, mentre per la Regione Siciliana  e'  stata  operata  la
prevista riduzione. 
 
    Roma, 29 settembre 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1314