Art. 10
Revoca del finanziamento
1. Il finanziamento concesso puo' essere oggetto di revoca, previa
acquisizione delle eventuali deduzioni della citta' metropolitana che
ha presentato il relativo progetto e degli eventuali altri soggetti
che abbiano concorso alla redazione dello stesso, in caso di:
a) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilita' della
completa realizzazione del progetto operativo di dettaglio entro
ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse
di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), salvo eventuali proroghe
concesse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
b) totale difformita' tra gli interventi realizzati e quelli
previsti nel progetto operativo di dettaglio;
c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria
vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e
servizi oggetto di finanziamento;
d) richiesta di trasferimento del saldo del finanziamento
concesso, a fronte di un avanzamento contabile del progetto operativo
di dettaglio inferiore al 100% del costo complessivo del progetto
operativo di dettaglio.
2. La citta' metropolitana provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle eventuali risorse gia' erogate, su
apposito capitolo che sara' individuato con successivo atto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e restano acquisite definitivamente all'erario.
3. Sono fatte salve le spese sostenute alla data della revoca
regolarmente contabilizzate e validate dalla citta' metropolitana.